Era una prassi consolidata, spesso anche molto sottovalutata, quella di includere il noleggio di un modem ADSL all’interno di un contratto di utenza telefonica ad uso domestico. Di recente però, più precisamente dallo scorso 31 dicembre 2018 (delibera 348/18CONS dell’AGCOM) il consumatore non è più vincolato al modem scelto dalla compagnia telefonica da cui si è serviti, anzi ha diritto di scegliere quale modem utilizzare per la connessione ad internet, a prescindere dalla soluzione proposta.


LA NUOVA NORMATIVA. Con questa delibera si è dato il via al sistema del “modem libero” in Italia, in adeguamento a quelle che sono le direttive europee emanate nel 2016. Ciò significa che i consumatori, al momento della scelta della tariffa proposta, non hanno l’obbligo di comprare o prendere in comodato d’uso il modem proposto dall’operatore, ma possono decidere di comprarlo autonomamente andando in un negozio di fiducia. L’Autorità Garante precisa che, qualora il consumatore dovesse optare per questa soluzione, spetterebbero a lui i costi di installazione e manutenzione del modem.

I DOVERI DEGLI OPERATORI. Al netto di ciò, gli operatori telefonici non posso rifiutarsi di collegare altre apparecchiature acquistate dagli utenti, così come non possono imporre ritardi aggiuntivi o ritardi ingiustificati nell’attivazione della linea se l’utente sceglie un altro modem. Inoltre le compagnie telefoniche sono obbligate a diffondere tutte le informazioni necessarie all’attivazione della linea attraverso altre apparecchiature. Inoltre, nel caso in cui gli operatori promuovano servizi integrati di accesso a Internet e/o di connessione alla rete tramite offerte in abbinamento con l’apparecchiatura, devono rispondere a due obblighi: separare – anche nei documenti di fatturazione – il costo dell’apparecchio da quello di installazione e manutenzione e assistenza; mettere a disposizione un’offerta alternativa che non includa la fornitura dell’apparecchio.

CONTROVERSIA E CONSIGLI UTILI. In seguito all’approvazione di questa delibera si è venuto a creare un vero e proprio contenzioso tra le parti, con le compagnie telefoniche che hanno impugnato l’atto dinanzi al Tar Lazio, che ha respinto le loro istanze. In virtù di questo atteggiamento ostile verso la nuova normativa è e necessario stare attenti al momento della sottoscrizione dei contratti. Se siete in procinto di attivare internet a casa o di passare a una nuova tariffa che ritenete più vantaggiosa, prestate molta attenzione al contratto che vi propongono le compagnie telefoniche. Sia che si tratti di Adsl che di fibra ottica, prima di firmare accertatevi non solo dei prezzi ma anche delle condizioni che riguardano l’acquisto o il noleggio del modem.



COME DIFENDERSI? Succede sempre più frequentemente, infatti, che le compagnie telefoniche inseriscano “in automatico” nei loro contratti l’obbligo di noleggio o acquisto del modem. Alcuni problemi sono stati riscontrati anche nei casi di recesso dei contratti, con diversi consumatori che si sono visti addebitare tutte le rate dell’acquisto del modem in un’unica soluzione, anche se il recesso è avvenuto in seguito a modifiche contrattuali. In situazioni del genere, per avere un consulto da parte di esperti qualificati, è possibile attivare delle conciliazioni chiedendo lo storno totale dell’importo, tramite l’operato di ARCO CONSUMATORI. Se ti trovi in questa casistica di problematiche, puoi contattare per un consulto gratuito in zona ARCO CONSUMATORI ORTA NOVA, nella persona del referente locale Avv. Giuseppe Miele, al n° 3932164745 oppure presso la sezione locale di CORSO ALDO MORO 12 ad Orta Nova.

NESSUN COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO