Foggia, 16 novembre 2017. Attivato presso gli uffici Adiconsum a Foggia (in Via Trento 42) e presso gli sportelli provinciali, un servizio di assistenza per i consumatori interessati a verificare la propria posizione in merito alla corretta applicazione della TARI (Tassa Rifiuti).
Pochi giorni fa, il Ministero dell’Economia ha, infatti, chiarito che la parte variabile della tassa va computata una sola volta, considerando l’intera superficie dell’utenza, composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso Comune.
“Tale chiarimento è giunto in quanto alcune Amministrazioni hanno dato un’interpretazione diversa delle norme e ripartito i costi in modo che – rileva il presidente provinciale di Adiconsum, Giovanni d’Elia – alcuni contribuenti hanno pagato più del dovuto mentre altri hanno speso meno. La TARI (ex Tarsu, ex Tia1, ex Tia2, ex Tares), istituita con la legge di Stabilità 2014, deve essere pagata – ricorda Adiconsum – da tutti coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, qualunque sia l’uso cui sono adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani. In pratica, la TARI deve essere corrisposta da chiunque ‘occupa’ un immobile, purché sia utilizzabile anche se non utilizzato”.
La TARI è composta da due quote: la quota fissa, che viene calcolata considerando i componenti il nucleo familiare e moltiplicando i metri quadrati dell’immobile (la superficie calpestabile), comprese le pertinenze (cantina, garage, box); la quota variabile, che non tiene conto della superficie e cambia in base al numero dei componenti la famiglia ed ai coefficienti di produzione dei rifiuti. Essa è quindi rapportata alla quantità di rifiuti che presumibilmente viene prodotta da coloro che risiedono nell’immobile. Per le abitazioni principali, non è raro che le stesse abbiano anche delle pertinenze (cantine, box, garage); la superficie di queste, pur considerandole unità immobiliari autonome, deve essere sommata a quella dell’abitazione principale. Rideterminata la superficie calpestabile complessiva, si deve procedere a calcolare la quota fissa e la quota variabile.
“Da Nord a Sud, è capitato che migliaia di Comuni, in mancanza anche di un criterio univoco di calcolo e regolamentazione, hanno determinato la TARI considerando la superficie delle unità immobiliari ‘separate’ tra l’abitazione e le pertinenze, determinando – spiega d’Elia – un’imposizione della quota variabile anche alle pertinenze, il cui importo varia in funzione della previsione regolamentare di ogni singolo comune, arrivando in alcuni casi anche al raddoppio della tassa”.
Prima di rivolgersi agli sportelli informativi, Adiconsum informa che il consumatore, per verificare se c’è un errore, deve recuperare i conteggi fatti dal Comune fino a 5 anni prima. Una volta constatato l’errore, il percorso normale è chiedere il rimborso delle somme pagate in eccesso o chiedere che vengano stornate dalle tasse future. Il Comune ha 180 giorni per rispondere, altrimenti l’istanza, per il principio del silenzio rifiuto, è da considerare rigettata e il contribuente ha 60 giorni per ricorrere alla Commissione Tributaria. Sarebbe logico che i Comuni, che avessero adottato una tariffazione non conforme al chiarimento ministeriale, adottassero delibere in cui si prevede di rimborsare ai contribuenti le differenze, conguagliando gli importi con la prossima cartella esattoriale TARI.
Comunicato Stampa Adicomsum Cisl