Negli ultimi anni, a causa della liberalizzazione dei mercati del gas e dell’energia e della conseguente concorrenza sempre più serrata, capita frequentemente di sentir parlare di episodi di condotta commerciale scorretta posti in essere da grandi gruppi operanti, il più delle volte, nel mercato dell’energia elettrica e del gas. Non sarebbe giusto fare di tutta l’erba un fascio, ma spesso possono verificarsi delle incongruenze per ciò che riguarda il calcolo dei consumi e quindi gli importi delle bollette da pagare.
Si parte anzitutto da una sconfortante osservazione: le fatture dell’energia elettrica e del gas sono spesso e volentieri di difficile lettura. Ciò non toglie che si possa facilmente controllare se il consumo indicato nella vostra fattura sia stimato o reale. Quando il consumo indicato nel corso del rapporto è reale, il che dovrebbe rappresentare la normalità, non si pongono particolari problemi. Al contrario, quando nel lungo periodo il consumo indicato nelle fatture è stimato, è possibile che il fornitore nel tempo invii una fattura a conguaglio. Detta ultima ipotesi, che dovrebbe costituire l’eccezione, è invece ormai divenuta la regola. Capita infatti che il Fornitore usi fatturare per lunghi periodi solo consumi presunti, spesso inferiori a quelli reali e, ad un certo punto, anche dopo cinque o sei anni, i malcapitati utenti si trovino a ricevere fatture per consumi a conguaglio da far impallidire anche le famiglie più facoltose.
Tutto ciò accade nonostante l’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas abbia deliberato, ormai da tempo, che le Imprese fornitrici di energia elettrica debbano provvedere almeno una volta all’anno ad una lettura del misuratore e quindi calcolare gli importi dovuti in base al consumo in un certo e determinato periodo di tempo. Né, a tal fine, è d’aiuto la possibilità comunicare la lettura, la c.d. autolettura, in quanto spesso le numerazioni dedicate sono sempre occupate ed anche quando viene comunicata la lettura del contatore, stranamente, il fornitore persevera con la fatturazione della lettura presunta.
L’utente, dunque, come può difendersi? Senz’altro, si può consigliare di eseguire una verifica molto semplice, ossia di confrontare il consumo degli anni precedenti e verificare se sia o meno compatibile con quello indicato nella fattura a conguaglio. Questa verifica sarà possibile solo ove non siano mutate nel tempo le proprie abitudini di consumo. Quando, al contrario, questo tipo di controllo non dovesse essere realizzabile, senz’altro occorrerà rivolgersi ad un legale il quale, valutato il parere di un tecnico esperto del settore, sarà in grado di darvi le indicazioni più opportune.
In questa sede, intanto, è bene precisare che gli utenti potranno beneficiare di una rateizzazione, diritto che deve essere espressamente menzionato della fattura a conguaglio. Altresì, sarà possibile chiedere una verifica del misuratore di energia, a fronte della quale, tuttavia, è bene evidenziare che il Fornitore, troppo spesso, fornisce risposte stereotipate con le quali comunica che il contatore, sottoposto a verifica, rientra nello standard prestabilito.
Quando le richieste dell’utente vengono disattese e/o le risposte del fornitore sono evasive, rimane sempre la possibilità di rivolgersi ad un Giudice. Il ricorso per accertamento tecnico preventivo, in questi casi, consente un approccio sicuro e veloce (circa 4 mesi) al problema. Il Tribunale, infatti, nomina un tecnico il quale procede in contraddittorio con il fornitore ad una attenta verifica, tanto dei misuratori che della capacità di consumo dell’utente. La relazione del Tecnico incaricato dal Giudice, dunque, porrà fine alla diatriba determinando l’entità effettiva del consumo tenuto dall’utente.
Se anche voi avete riscontrato problemi di questo tipo potete rivolgervi all’associazione di categoria “ARCO Consumatori” che, per quanto riguarda il nostro territorio di riferimento, ha sede in Corso Aldo Moro 12 ad Orta Nova (FG). Per un CONSULTO GRATUITO contattate il referente locale Avv. Giuseppe Miele al n° 3932164745.
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