Addio superbonus. Se è pur vero che non sono stati cancellati i bonus fiscali edilizi, l’iniziativa del Governo non consente più di cedere i crediti o applicare lo sconto in fattura (decreto-legge 11/2023). «Il provvedimento – spiega l’analista Davide Stasi – può essere sintetizzato in quattro punti: per i lavori già formalmente iniziati non cambia nulla; per i nuovi lavori resta la detrazione in dichiarazione dei redditi; le pubbliche amministrazioni non possono acquistare crediti; introdotta la salvaguardia per i cessionari estranei ad atti dolosi dalla corresponsabilità solo se in possesso di un preciso elenco di documenti». Stando alle dichiarazioni del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, l’urgenza di emanare tale decreto è stata dettata dalla necessità di “mettere in sicurezza i conti pubblici”. «In effetti – fa notare Stasi – la trasferibilità dei crediti è il criterio da tenere in considerazione e rappresenterebbe il vero problema, in quanto il fatto che i crediti siano trasferibili aumenta di molto la probabilità che questi crediti siano più rapidamente utilizzati. Ai fini dell’impatto sui conti pubblici se un credito fiscale vale 100 ed è pagabile, la spesa di 100 è da iscrivere tutta nell’anno in cui il credito sorge. Se, invece, il credito da bonus è spalmabile in cinque, la spesa imputabile a deficit è del 20 per cento per ogni anno». Questo almeno, guardando ai conti pubblici. «Condivisibile o meno – aggiunge Stasi – resta da studiare ora un meccanismo che salvaguardi la numerosa fascia di contribuenti con redditi medio-bassi, che verrebbe esclusa se i lavori venissero rimborsati con la sola detrazione in dichiarazione dei redditi. Per recuperare centomila euro di rimborsi Irpef spalmati in quattro anni, occorrerebbe un reddito annuo intorno ai 70mila euro. Si può dire, dunque, che siano ormai fuori dalla maxi-agevolazione al 90 per cento (prima 110 per cento) i condòmini meno facoltosi, ma anche i proprietari di immobili unifamiliari e indipendenti, in quanto con il decreto Aiuti-quater (decreto-legge 176/2022) è stata introdotta una proroga per l’accesso delle unifamiliari al superbonus purché siano rispettati alcuni paletti: deve trattarsi dell’abitazione principale, di cui essere proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile, ma soprattutto avere un reddito non superiore a 15mila euro in base al nuovo quoziente familiare. Proprio il quoziente familiare, sul quale peraltro sono ancora attesi i chiarimenti delle Entrate, rappresenta l’elemento di novità. Ha infatti una struttura diversa rispetto all’Isee, perché considera solo i redditi e non i patrimoni». Si calcola sommando i redditi complessivi dei familiari per poi dividerli per un coefficiente costituito dalla somma di più elementi: il contribuente vale 1, se c’è il coniuge si aggiunge +1 (idem se c’è un convivente o un soggetto unito civilmente), se c’è un familiare a carico si aggiunge +0,5 (che diventa +1 se i familiari sono due e +2 se i familiari a carico sono tre o più). L’effetto pratico è che la somma dei redditi di una coppia con un figlio a carico può arrivare fino a 37.500 euro, che diviso per 2,5 corrisponde appunto al tetto di 15mila euro. Chi ha un reddito di 15mila euro e, in qualche caso, figli a carico, difficilmente dispone della liquidità necessaria per pagare di tasca propria i lavori di riqualificazione che possono oscillare tra gli 80mila e i 100 mila euro. Se venisse superato questo primo scoglio, ce ne sarebbe un altro: la capacità fiscale. Occorre tenere conto che, per il doppio salto di classe energetica dell’immobile, ci sarebbero circa 20-25 mila euro da portare in detrazione ogni anno, considerato che la detrazione va ripartita in cinque quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, mentre in quattro quote annuali per le spese del 2022. Dallo studio condotto dal data analyst salentino, in Puglia, ci sono 2.567.309 contribuenti pugliesi che versano l’Irpef (in base alle dichiarazioni presentate nell’anno 2021 all’Agenzia delle entrate). La fascia di contribuenti più numerosa è quella che percepisce un reddito compreso tra i 15mila e i 20mila euro: sono 318.776 e rappresentano il 12,42 per cento del totale. Segue la fascia dai 20mila ai 26mila euro: sono 309.967 e rappresentano il 12,07 per cento. A seguire quella con redditi da zero a mille euro: ci sono 236.698 contribuenti e rappresentano il 9,22 per cento. Poi quella da 12mila a 15mila euro: sono 227.830 e rappresentano l’8,87 per cento; da 7.500 a 10mila euro (222.216 contribuenti, pari all’8,66 per cento); da 6mila a 7.500 euro (181.752 contribuenti, pari al 7,08 per cento); da 10mila a 12mila euro (167.507 contribuenti, pari al 6,52 per cento). Solo l’1,55 per cento ha redditi superiori a 70mila euro: sono in tutto 39.907 sul totale di 2.567.309 contribuenti pugliesi. Ma sarebbero tagliati fuori in quanto dovrebbero avere un reddito non superiore a 15mila euro in base al nuovo quoziente familiare. «C’è da dire, però, che non mancano le alternative al superbonus – prosegue il data analyst – Sono tante, infatti, le norme che, negli anni, hanno interessato la fiscalità immobiliare. Le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state introdotte già a partire dal 1997 (articolo 1, commi 5 e 6, della legge numero 449 del 27 dicembre 1997) mentre a partire dal 2007 sono state previste detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (legge numero 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1, commi da 344 a 349). Le detrazioni ai fini Irpef delle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie hanno subìto alcune modifiche fondamentali: dal 41 per cento fissato nel 1998 sono passate al 36 per cento per tutto il periodo 1999-2005. Da gennaio 2006 a settembre 2006 sono tornate al 41 per cento, fino ad una nuova riduzione al 36 per cento da ottobre 2006 a giugno 2012. Analogamente, sono stati variati negli anni i limiti massimi di spesa. Con l’entrata in vigore del decreto-legge numero 83 del 2012 e con le successive proroghe, le detrazioni per ristrutturazioni edilizie sono state fissate al 50 per cento per le spese sostenute entro il limite massimo di 96mila euro per unità immobiliare. Tali misure sono state prorogate di anno in anno, con specifiche rimodulazioni della misura e dei limiti di tali benefici. Anche la detrazione dall’Irpef o dall’Ires per le spese sostenute in seguito agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stata oggetto di vari interventi normativi, passando dal 55 per cento al 65 per cento. L’ultima agevolazione, in ordine cronologico, prevede una detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2025».

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