Diritti e doveri si adattano ai cambiamenti e alle nuove esigenze. Al contrario di quanto possa desiderare il genere umano per la sua sopravvivenza, l’utente internauta confida sempre più spesso nell’oblio, come tutela della propria privacy e delle informazioni introdotte sull’etere. Avviene che dunque il diritto all’oblio – appunto – sia uno dei nuovi ambiti di interesse giurisprudenziale, per proteggere la navigazione sul web. La sua esplicazione consiste nella cancellazione dei contenuti, dalle varie pagine web, di precedenti informazioni (spesso pregiudizievoli come ad esempio i post dell’adolescenza, contenuti pornografici et simila) che non rappresentano più la vera identità dell’interessato o che semplicemente arrechino fastidio a quest’ultimo. In alcuni casi, ad esempio quello più eclatante di Tiziana Cantone, addirittura una sentenza del Giudice ordinava la cancellazione del video che aveva portato la ragazza napoletana al suicidio. Ma in realtà il diritto all’oblio era già stato normato nel 2014 dalla Corte di Giustizia Europea sul caso Google Spain.

Ma sono tanti i fatti di cronaca che hanno portato a normare l’eventualità del desiderato recesso dai social network. Il dubbio principale infatti è quello che riguarda i contenuti inseriti sul web, dopo che un utente si è rimosso. Che fine fanno quelle informazioni? E ancora: che rapporto c’è tra il diritto di cronaca e le informazioni che vengono veicolate dalla rete ad insaputa degli interessati? Per dare una risposta a questi interrogativi è stato introdotto il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD, Regolamento UE 2016/679). Con questo passaggio normativo, il diritto all’oblio ha ricevuto finalmente un’espressa regolamentazione che ne ha indicato portata e limiti. Questo diritto, che non ha carattere assoluto in quanto dev’essere inevitabilmente contemperato con altri interessi (primo fra tutti il diritto di cronaca), può essere definito come l’interesse di un singolo ad essere dimenticato. E sembra quasi strano dirlo in un mondo in cui tutto è fatto per essere ricordato e per proiettare ciascun utente al centro dell’attenzione.

In questo modo vi è, dunque, la possibilità di richiedere l’eliminazione di notizie relative a fatti avvenuti in passato per tutelare la riservatezza e l’identità personale attuale di un soggetto. Quanto detto, tuttavia, non può avvenire in modo incondizionato e, prima le Corti nazionali e comunitarie, poi la regolamentazione del RGPD hanno stabilito quali debbano essere le condizioni necessarie per un corretto esercizio di questo diritto, soprattutto ai fini della sua compatibilità con il diritto d’informazione che, nei casi in cui le notizie siano attuali e di interesse pubblico, dovrà comunque prevalere sull’interesse del singolo. Quest’ultimo può richiedere di far valere il proprio diritto, in prima battuta interpellando direttamente Google e compilando un modulo online. Dopo aver inserito i propri dati, la url della pagina indesiderata e una copia del proprio documento di identità si potrà richiedere la rimozione del materiale che si reputa lesivo della propria immagine. Se la richiesta non dovesse essere accolta, allora si potrà ricorrere al Garante della Privacy che avrà 60 giorni per poter esaminare il caso e decidere nel merito. In alternativa ci si potrà comunque rivolgere direttamente al giudice ordinario.

Bisogna in ogni caso precisare che non si avrà sempre titolo per rimuovere foto, video o articoli e molto materiale rimane spesso online e si perde nella ramificazione incontrollabile delle memorie degli smartphone o dei pc. Se la memoria degli esseri umani è fallace, quella di internet è inequivocabile e, in assenza di oblio, spesso spiattella in faccia per anni delle imbarazzanti verità andando a ritroso nel tempo. Perché, in fondo, capita a tutti di non piacersi riguardando a ciò che si era nel passato, a maggior ragione per quanto riguarda i politici, chiamati a loro volta a cambiare spesso indirizzo, idee e considerazioni a seconda di come gira e degli equilibri in continua mutazione.

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